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Decorso il periodo transitorio c.d. di “tolleranza” che tutti gli Stati europei hanno osservato per consentire alle imprese di adeguarsi al nuovo sistema legato al GDPR 679/2016, è tempo delle verifiche e dei controlli (audit, ispezioni, indagini) nonché dell’irrogazione delle prime sanzioni amministrative. Da una prima analisi compiuta fino ai giorni d’oggi, possiamo affermare come le autorità di controllo (Garanti privacy in Europa) stiano tenendo un approccio ragionevole e ponderato in merito alle sanzioni per il mancato rispetto del GDPR, e ciò, in modo conforme a quanto dispone il regolamento stesso, secondo cui le sanzioni devono essere “effettive, proporzionate e dissuasive”. Dalla predetta analisi emerge altresì come tutte le sanzioni finora inflitte presentino un denominatore comune rappresentato dal mancato rispetto dell’Accountability, principio cardine del GDPR.
L’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali GDPR 679/2016 ha, infatti, determinato un radicale cambiamento nell’approccio adottato nella regolamentazione della materia, introducendo nel sistema legislativo di settore principi prima estranei al nostro ordinamento ed attribuendo, tra questi, un ruolo di preminente centralità e di guida a quello così detto di “responsabilizzazione” del titolare e del responsabile del trattamento. Il termine in lingua inglese utilizzato dal Legislatore europeo per esprimere il concetto di cui si parla è quello di “accountability”, che trova in italiano la traduzione più adatta in“responsabilizzazione”, ma che necessita di un ulteriore sforzo interpretativo perché ne venga colto per intero il più ampio significato. Accountability infatti in inglese esprime un concetto diverso e più esteso della mera responsabilità. Per comprenderne appieno il significato possiamo dire che l’esigenza sottesa al principio di responsabilizzazione mira al raggiungimento della protezione effettiva del dato personale oggetto di trattamento: i soggetti che determinano finalità e mezzi del trattamento, o che trattano i dati per loro conto, dunque il titolare ed il responsabile del trattamento, devono si agire secondo le migliori prassi ma altresì dimostrare di aver posto in essere tutte le misure di sicurezza opportune e necessarie, fornendo una giustificazione al perché delle decisioni ed azioni intraprese.
Fonte: altalex.com
La Camera di Commercio di Cagliari ha approvato l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 – Anno 2019”, nell’ambito del progetto Punto Impresa Digitale (PID), al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI), di tutti i settori economici attraverso:
A chi è rivolto
Le micro, piccole e medie imprese (MPMI) che, alla data di presentazione della domanda, abbiano sede legale e/o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Cagliari.
Obiettivi
Promuovere l’utilizzo da parte delle MPMI di servizi di consulenza e/o formazione e acquisto di beni e servizi strumentali, finalizzati all’introduzione delle tecnologie digitali, in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0.
Il bando finanzia, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), le seguenti misure di innovazione tecnologica I4.0:
Natura ed entità del contributo
Le agevolazioni saranno concesse alle imprese sotto forma di voucher, in regime de minimis.
Investimento minimo | Importo contributo massimo |
euro 5.000,00 | euro 10.000,00 |
L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili.
Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio di Cagliari, a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano ad euro 150.000,00 e sono suddivise nel modo seguente:
In entrambe le Misure (A e B), alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di Euro 250,00, nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
Ambiti tecnologici d’intervento
Le tecnologie di innovazione digitale I4.0 ricomprese nel Bando sono:
Elenco 1
Elenco 2 (altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1)
Spese ammissibili:
Per la Misura A e la Misura B sono ammissibili le spese per:
Presentazione delle domande
Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente via PEC, all’indirizzo cciaa@ca.legalmail.camcom.it, dalle ore 8.00 del 10/04/2019, alle ore 21.00 del 25/07/2019.
Documentazione
Determinazione del Segretario Generale N. 123 – del 9 aprile 2019
Con un comunicato stampa, Unioncamere, rende nota la disponibilità di 15,5 milioni di euro.
Per ciascuna impresa saranno messe a disposizione risorse fino a 10mila euro di valore che potranno essere utilizzate dagli imprenditori per acquistare servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito 4.0.
C’è tempo fino al 15 luglio di quest’anno per richiedere l’erogazione del voucher presso la propria Camera di riferimento.
Potranno beneficiare delle agevolazioni le singole micro, piccole e medie imprese e i gruppi da 3 a 20 imprese che presentano un progetto condiviso finalizzato all’introduzione delle tecnologie digitali abilitanti.
La fattura elettronica va cambiata, viola il regolamento UE sulla protezione dei dati. È il Garante Privacy a comunicarlo in data 16 novembre 2018 con una nota rivolta all’Agenzia delle Entrate.
A poco più di un mese dall’entrata in vigore dell’obbligo di fattura elettronica il Garante Privacy si è pronunciato a riguardo, affermando che la nuova modalità di invio digitale dev’essere necessariamente e considerevolmente revisionata, dal momento che va contro la nuova normativa europea prevista dal GDPR.
L’obbligo di fattura elettronica per i titolari di Partita IVA potrebbe dunque non partire dal 1° gennaio 2019 in quanto presenterebbe un rischio elevato per la privacy dei soggetti interessati.
Viene rimproverato all’Agenzia delle Entrate che i provvedimenti per l’attuazione delle nuove regole di fattura elettronica sono stati adottati senza aver consultato il Garante Privacy, requisito obbligatorio in seguito all’approvazione del testo del decreto GDPR.
Fonte: money.it